Il riconoscimento delle emozioni nell'istruzione è vietato da febbraio 2025 e quasi nessuno lo sa. E l'IA che valuta gli studenti è classificata ad alto rischio.
La prima: l'istruzione è espressamente citata fra gli ambiti in cui il riconoscimento delle emozioni è vietato dall'art. 5. Non "da regolamentare": vietato, dal 2 febbraio 2025, salvo motivi medici o di sicurezza. Le webcam che misurano l'engagement della classe e i sistemi che analizzano l'espressione facciale degli studenti rientrano lì dentro.
La seconda: l'istruzione è uno degli ambiti dell'allegato III, quello dei sistemi ad alto rischio. Ci rientrano i sistemi che determinano l'ammissione, che valutano i risultati di apprendimento, che stabiliscono il livello di istruzione appropriato e che monitorano i comportamenti vietati durante le prove. Gli obblighi scattano il 2 dicembre 2027, ma la preparazione richiede mesi.
Dispense, esercizi, slide, tracce. Qui l'obbligo di legge in senso stretto spesso non c'è: sei tu che rilegge, corregge e assume la responsabilità di quello che distribuisci.
Il punto però è un altro. Se chiedi trasparenza agli studenti su come usano l'IA nei loro elaborati e non la applichi ai tuoi materiali, la lezione che passa non è quella che volevi dare. Dichiararlo costa una riga e vale più di un'ora di teoria sull'etica digitale.
Se rappresentano persone, luoghi o eventi reali in modo realistico, vanno dichiarate: è l'art. 50 c. 4, e vale anche in aula.
In ambito didattico c'è un problema in più, che precede la norma: un'immagine generata usata come se fosse documentale è un errore di contenuto. Un ritratto storico ricostruito dall'IA e proiettato senza etichetta insegna qualcosa di falso.
Puoi usare l'IA come supporto alla correzione. Quello che non puoi fare è delegarle il giudizio.
La prova pratica: se uno studente contesta un voto, sai motivarlo senza citare lo strumento? Se la risposta è "l'ha corretto il sistema", quella motivazione non regge davanti a una famiglia e non regge davanti a un ricorso. Se l'istituto adotta strumenti che assegnano valutazioni, siete in allegato III e la questione va affrontata come tale.
Il monitoraggio dei comportamenti vietati durante i test è espressamente elencato in allegato III. Se poi il sistema analizza espressioni facciali o stato emotivo, scavalca l'alto rischio e finisce direttamente nel divieto dell'art. 5.
Va valutato con il DPO prima dell'adozione.
È il rischio più concreto e il più diffuso, ed è un problema di GDPR prima che di AI Act.
Un tema di uno studente incollato in una chat gratuita è un trattamento di dati personali di un minore verso un fornitore che nessuno ha nominato responsabile. Se nel testo compaiono situazioni familiari, difficoltà o riferimenti a certificazioni, sono dati particolari.
Regola pratica: negli strumenti non autorizzati dall'istituto entra solo materiale anonimizzato. Nomi tolti, dettagli identificativi alterati. E le certificazioni — DSA, BES, disabilità, diagnosi — non entrano in nessuna forma, mai.
Formalmente ricade sull'organizzazione, quindi sull'istituto. In pratica, se la formazione non arriva, chi si trova esposto sei tu che gli strumenti li usi.
Una richiesta scritta all'istituto risolve due cose insieme: sposta la responsabilità dove la norma la mette, e ti mette nella posizione corretta se qualcosa va storto. Nel frattempo, le due competenze che contano davvero sono riconoscere una fonte inventata e sapere cosa non si carica in un prompt.
Sul primo punto: i modelli producono nomi di autori inesistenti e citazioni plausibili ma false, con assoluta sicurezza. In didattica un errore del genere che arriva in aula fa più danno di qualsiasi sanzione.