Il cliente ha diritto di sapere come lavori. E l'output sbagliato resta responsabilità di chi firma, non del modello che l'ha prodotto.
Il segreto professionale. Sui piani gratuiti e personali degli strumenti IA l'uso dei contenuti inseriti per l'addestramento è spesso attivo per default. Un atto, una perizia o un contratto di un cliente caricato in una chat gratuita è una violazione del segreto professionale prima ancora che un problema di conformità: rispondi al tuo ordine, non solo a Bruxelles.
La responsabilità sull'output. Nessuna normativa ti protegge da un errore che hai firmato. Le citazioni giurisprudenziali inventate hanno già prodotto sanzioni disciplinari in diversi ordinamenti, e continueranno a produrne, perché il modello genera riferimenti plausibili e inesistenti con assoluta sicurezza.
Due accorgimenti risolvono quasi tutto. Primo: piani business con esclusione dell'addestramento, verificata per iscritto con il fornitore. Secondo: anonimizzazione prima del prompt. Nella maggior parte dei casi il modello non ha bisogno del nome vero per fare il lavoro che gli chiedi.
Se lo strumento tratta dati personali dei clienti, va anche verificata la nomina a responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR. Non è un dettaglio formale: è la base che rende lecito l'intero trattamento.
Non c'è, oggi, un obbligo generale di dichiarare al cliente l'uso di strumenti IA nella prestazione. C'è però un interesse evidente del cliente a saperlo, e diversi ordini si stanno muovendo su questo terreno.
Metterlo nel mandato o nelle condizioni di incarico chiude una discussione prima che nasca. E ti mette nella posizione di chi lo ha detto, invece che di chi non l'ha detto.
Qui l'art. 50 c. 4 morde davvero. I testi generati con IA pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico — fisco, salute, diritto, sicurezza — vanno dichiarati.
Con un'eccezione che ti riguarda direttamente: l'obbligo cade se il testo è passato da una revisione umana sostanziale e una persona identificabile se ne assume la responsabilità editoriale. Per un professionista che firma un articolo tecnico, quella responsabilità c'è già. Il problema si pone per i contenuti pubblicati senza firma o senza rilettura vera.
I modelli linguistici sbagliano i calcoli in modo non sistematico. È questo che li rende pericolosi: l'errore non si riconosce dal contesto, perché il resto del ragionamento è corretto.
Importi, aliquote, termini processuali e scadenze fiscali si ricontrollano a mano. Sempre, anche quando il risultato sembra ragionevole. Soprattutto quando sembra ragionevole.
Sono i più esposti: usano gli strumenti di più e conoscono meno le conseguenze. L'uso non dichiarato da parte dei collaboratori è la falla più comune negli studi, e il rischio ricade su chi firma.
Serve una regola scritta su quali strumenti sono ammessi e cosa non si carica. Senza, ogni collaboratore decide per sé.
Due voci dell'allegato III riguardano direttamente diverse categorie professionali: la valutazione dell'affidabilità creditizia di persone fisiche e la selezione del personale.
Gli obblighi scattano il 2 dicembre 2027 dopo il rinvio del Digital Omnibus. Sembra lontano: un percorso di conformità completo — sistema di gestione del rischio, data governance, supervisione umana, documentazione tecnica, valutazione di conformità — richiede in media fra 8 e 14 mesi, e gli organismi notificati segnalano agende già sature.
Se offri servizi di questo tipo, la domanda da farsi ora non è "cosa devo fare nel 2027" ma "in che ruolo mi colloco": chi mette il sistema sul mercato ha obblighi molto più pesanti di chi lo usa.
Punto poco discusso e concreto: alcune compagnie hanno iniziato a introdurre esclusioni o clausole specifiche sui danni derivanti dall'uso di strumenti di intelligenza artificiale.
Una domanda scritta alla compagnia costa dieci minuti e ti dice se stai lavorando coperto. Vale la pena farla prima di scoprirlo nel momento sbagliato.